L'articolo 656 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato. 2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. 3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del condannato. 4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'articolo 277. 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, puo' presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avra' corso immediato. 6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. 7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta:

  • a)nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
  • b)nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche' provveda, senza formalita', all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 30 maggio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 572/2000

    Altra decisione
    21 dicembre 2000

    Restituzione atti al giudice remittente perché valuti se sia tuttora rilevante nei procedimenti a quibus la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 656, commi 5, 8 e 9, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165, nella parte in cui prevede (comma 5) la consegna al condannato dell'ordine di carcerazione e del decreto di sospensione di tale ordine, in luogo della loro notificazione ai sensi degli articoli 148 e seguenti del cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 112 della Costituzione, e nella parte in cui non prevede (commi 8 e 9) che la condizione di irreperibilità o di latitanza del condannato costituisca, rispettivamente, causa di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive e causa ostativa della sospensione stessa, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, per la lamentata disparità di trattamento tra imputato e condannato e tra gli stessi condannati, con violazione del principio di obbligatorio esercizio dell'azione penale e della funzione rieducativa della pena, considerato che, successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione, è stato emanato il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, il cui articolo 10 ha modificato l'articolo 656, comma 5, secondo periodo, incidente sulla disciplina dell'ordine di esecuzione della pena detentiva e del decreto di sospensione della stessa. A.G.

    Art. 656 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 422/1999

    Questione infondata
    4 novembre 1999

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 24, 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., come sost. dall'art. 1 l. 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 c.p.p. e alla l. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), nella parte in cui prescrive che il tribunale di sorveglianza provvede senza formalità all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti del condannato che si trovi agli arresti domiciliari. Infatti, in relazione all'art. 24 Cost., non può ritenersi in contrasto con il diritto di difesa una disposizione che si limiti a configurare un intervento 'de planò, a sua volta teso a verificare la applicabilità di una misura alternativa in sé deteriore rispetto alla condizione in cui versa il condannato a quel momento, tenuto altresì conto che quest'ultimo non può ritenersi privato del diritto di richiedere in via ordinaria tutte le misure alternative cui ritenga di aver titolo, sicché la disposizione impugnata finisce per atteggiarsi come provvedimento d'urgenza e a connotazioni eminentemente interinali, in vista dell'ordinario procedimento di sorveglianza, ove il condannato non ritenga di "accettare" la misura applicatagli. In relazione all'art. 27 Cost., la misura della detenzione domiciliare applicabile 'de planò e "d'ufficio" a chi si trovi agli arresti domiciliari all'atto della condanna e nelle condizioni per fruire della misura alternativa, non determina, poi, alcun tipo di interferenza sulla funzione rieducativa della pena, giacché si anticipa - evitando i naturali allungamenti dei tempi che sarebbero cagionati da una procedura camerale partecipata - ciò al quale il condannato avrebbe diritto come misura "minima" applicabile, con la conseguenza che, in questa prospettiva, la detenzione domiciliare "d'ufficio" al condannato che ne abbia titolo e che si trovi in una condizione limitativa della libertà assai simile a quella misura, appare essere previsione non soltanto non in contrasto, ma addirittura in linea con il parametro costituzionale che si pretende compromesso. In relazione, infine, all'art. 3 Cost., la questione, nei termini in cui è sviluppata, è palesemente priva di fondamento, in quanto sono poste a raffronto fra loro due situazioni eterogenee, quali sono quelle dell'imputato in stato di libertà, rispetto a quella in cui versa chi si trova agli arresti domiciliari al momento della condanna. - S. nn. 165/1996, 173/1997.

    Art. 656 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-05-27;165~art1 · fonte su Normattiva