Art. 15 — Norme transitorie e finali
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Per le nomine, i trasferimenti ed i conferimenti di funzioni ai magistrati militari immediatamente necessari per l'attuazione della presente legge si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il procuratore generale militare. Successivamente e fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, per la durata di non piu' di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito un comitato composto dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, dal presidente e dal procuratore generale e dai presidenti delle sezioni distaccate della corte militare di appello. 3 Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della difesa, per coprire i posti di ruolo vacanti, e' autorizzato ad indire concorsi per esami, in deroga al disposto dell'articolo 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316. Il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, per i cancellieri militari ed il personale ausiliario. In attesa dell'espletamento dei concorsi per cancellieri militari, il Ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, assegna agli uffici giudiziari militari, con le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 aprile 1977, n. 163, e nei limiti dei posti vacanti dell'organico, ufficiali inferiori delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo ovvero di complemento stabilizzati o trattenuti o provenienti dalla ferma volontaria quinquennale. Per assicurare il funzionamento delle cancellerie, inoltre, il Ministro della difesa, con suo decreto, provvede ad assegnare personale ausiliario.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 9 marzo 1988, n.266 (in G.U. la s.s. 16/03/1988, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, "nella parte in cui consente che i provvedimenti di cui allo stesso articolo siano ulteriormente adottati con la procedura indicata nella medesima disposizione".
Testo in vigore dal 17 marzo 1988 al 9 ottobre 2010
