Art. 8 — Soppressione dei tribunali militari di bordo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1981 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
I tribunali militari di bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali militari. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, e' di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unita' militare alla quale appartiene l'imputato.
Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 9 ottobre 2010
