Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace

Art. 8 — Soppressione dei tribunali militari di bordo

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I tribunali militari di bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali militari. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, e' di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unita' militare alla quale appartiene l'imputato.

Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art8 · fonte su Normattiva