Art. 3
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[1]Al quadro XIV della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le ulteriori seguenti modificazioni:
[2]Nella colonna 1, prima del grado di maggior generale, e' inserito il grado di tenente generale. Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di tenente generale, e' aggiunta la cifra "1". In corrispondenza del grado di maggior generale: nella colonna 2 e' aggiunta la locuzione "a scelta"; nella colonna 4, la cifra "1" e' sostituita dalla cifra "2"; nella colonna 5, e' aggiunta la locuzione "1 ogni quattro anni (g)"; nella colonna 6, e' aggiunta la parola "tutti". In corrispondenza del grado di colonnello: nella colonna 5, la locuzione "1 ogni quattro anni (g)" e' sostituita dalla locuzione "1 ogni due anni (g)". In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra "393" e' sostituita dalla cifra "388".
Testo in vigore dal 12 dicembre 1959 al 9 ottobre 2010
