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In caso di morte dell'iscritto che abbia contribuito al Fondo per almeno un anno, i superstiti in favore dei quali e' previsto il diritto a pensione, ove non possano ottenere la pensione stessa per mancanza del solo requisito di contribuzione, hanno diritto, su richiesta, ad una indennita' una tantum calcolata secondo le norme dell'articolo 12 della presente legge, da dividere fra gli stessi in parti uguali. Dalla predetta indennita' deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. La detrazione di cui al precedente comma non puo' assorbire piu' del cinquanta per cento dell'indennita'; l'eventuale differenza e' a carico del Fondo.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 1 luglio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1079~art15 · fonte del testo