Articolo abrogato dal d.l. 4 maggio 1977, n.187, convertito con modificazioni dalla l. 11 luglio 1977, n. 395.
Abrogato dal 1 giugno 1977
Articolo abrogato dal d.l. 4 maggio 1977, n.187, convertito con modificazioni dalla l. 11 luglio 1977, n. 395.
Abrogato dal 1 giugno 1977
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Vedi: Sent. 4/1959 A.
Art. 23 cost. · Art. 4 Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita' e vecchiaia
Laddove è evidente la non applicabilità, anche mediata o indiretta, delle disposizioni impugnate ai fini della decisione del giudizio di merito, deve essere dichiarata la inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. - S. nn. 144/1972, 102/1973, 201/1975.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.
Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti medicinali costituisce sufficiente presupposto rivelatore di ricchezza ai fini di giustificare l'imposizione a carico dei produttori di una prestazione tributaria commisurata al piano stesso, giacché detto prezzo deve essere stabilito tenendo conto anche dell'esigenza della realizzazione di un profitto da parte delle imprese, ed è quindi idoneo ad assumere funzione indicativa della loro capacità contributiva, come elemento oggettivo razionalmente collegato con la situazione economica dei produttori.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 41 cost. · Art. 53 cost.
Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692; 32 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035 (concernente gli sconti obbligatori sui medicinali acquistati per l'assistenza indiretta ai mutuati) sollevata per preteso contrasto con gli artt. 3, 23, 32, 41, 53 e 77 della Costituzione, in quanto sostanzialmente coincidenti con quelle già dichiarate non fondate con la sentenza n. 144 del 6 luglio 1972, vanno dichiarate manifestamente infondate. Parimenti va dichiarato manifestamente infondato il particolare motivo di illegittimità sollevato in relazione allo art. 53 della Costituzione nel senso che la commisurazione al prezzo di vendita al pubblico dello sconto a carico dei produttori comporterebbe il collegamento ad un indice di capacità contributiva non riferibile ai produttori stessi, avendo la richiamata sentenza già posto in evidenza come nella determinazione dei prezzi da parte del C.I.P. al fine di salvaguardare la remunerazione viene in considerazione anche lo sconto in esame, per cui il prezzo stesso mostra una indubbia correlazione con la situazione economica dei produttori. Va infine ugualmente dichiarato manifestamente infondato anche l'altro particolare profilo di illegittimità, con riferimento al combinato disposto, degli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione nel presupposto che l'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (modificato dall'art. 32 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745) opererebbe una discriminazione a danno dei produttori fornitori di medicinali per la assistenza in via indiretta ed a vantaggio di quelli che forniscono invece medicinali destinati all'assistenza affidata alla discrezionalità degli enti assistenziali, ed essendo lo sconto applicabile solo nel caso di assistenza indiretta, l'imposizione dello sconto finirebbe col dipendere dalla discrezionalità di scelte degli enti stessi. La ripetuta sentenza n. 144 ha infatti già ritenuto conforme all'art. 23 della Costituzione la facoltà di scelta degli enti, ed è sufficiente precisare che la lamentata discriminazione riflette due forme di assistenza non omogenee che corrispondono ad esigenze diverse collegate alla migliore funzionalità del servizio assistenziale in relazione alle varie situazioni concrete, il cui apprezzamento è razionalmente affidato alla valutazione degli enti.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 32 cost. · Art. 41 cost.
L'imposizione dello sconto obbligatorio sui prezzi dei medicinali a favore degli enti mutualistici non viola il principio di eguaglianza poiché non istituisce una ingiustificata sperequazione a danno dei produttori di medicinali destinati all'uso dei mutuati nei confronti dei produttori di farmaci destinati all'uso ordinario. Trattasi invero di situazioni non omogenee, dalla cui diversità scaturisce la razionalità della differenziazione, che tende a imporre lo sconto, destinato a finanziare l'assistenza mutualistica farmaceutica, proprio sul prezzo dei medicinali che sono destinati a quel tipo di assistenza. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro gli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, in relazione all'art. 3 Cost.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 32 cost. · Art. 41 cost.
L'obbligazione gravante sul farmacista di anticipare salvo rivalsa le quote di sconto previste a carico dei produttori per i medicinali venduti ai beneficiari di assistenza mutualistica rientra nel sistema delle leggi tributarie secondo cui è ammesso, con diritto di rivalsa, l'obbligo di pagamento di imposte in luogo di altri per fatti o situazioni a questi riferibili (T.U. sulle imposte dirette, art. 14), e si spiega comunque e si giustifica con la posizione del farmacista di fronte al rapporto interno con gli istituti beneficiari dello sconto, che assume diretta e palese connessione, diversamente dalla posizione distaccata e meno evidenziata dei produttori di medicinali.
Art. 53 cost. · Art. 4 Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita' e vecchiaia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1970 al 1 giugno 1977. 232 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli Istituti e gli Enti di cui all'art. 2 sono autorizzati all'acquisto diretto dai produttori di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonche' dei galenici preconfezionati, per la distribuzione ai propri assistiti. Tale distribuzione deve essere eseguita per il tramite delle farmacie per tutti i medicinali non consumati direttamente nei propri ambulatori. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinera' con proprio decreto la percentuale spettante alle farmacie per il servizio di cui al comma precedente. Qualora gli istituti e gli enti di cui sopra non si avvalgano della facolta' di cui al primo comma del presente articolo, a favore degli istituti ed enti medesimi e' dovuto uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, nella misura del 25 per cento. Detto sconto e' a carico delle imprese produttrici nella misura del 19 per cento e delle farmacie nella misura del rimanente 6 per cento. Peraltro gli istituti mutualistici sono tenuti ad accordare un abbuono dell'1 per cento a favore delle farmacie rurali ammesse a sussidio. Le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle distributrici nella misura dell'1 per cento, rapportato a tutto il fatturato. Per quanto riguarda la liberta' di scelta dei medicinali da parte del medico, essa sara' esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi in vigore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 4 MAGGIO 1977, N.187, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 LUGLIO 1977, N. 395
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-08-04;692~art4 · fonte del testo