Art. 9 — Ulteriori modifiche alla legge n. 109
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1. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 109, le parole: "le disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "i principi desumibili dalle disposizioni". 2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 109 e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All'articolo 3, comma 4, della legge n. 109, le parole: "coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione," sono sostituite dalle seguenti: "coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento,". 4. All'articolo 3, comma 5, della legge n. 109, dopo le parole: "nuovo capitolato generale d'appalto" sono inserite le seguenti: "che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e" e le parole: "per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonche' di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089". 5. All'articolo 3, comma 6, lettera h), della legge n. 109, le parole: "17, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "17, comma 7". 6. All'articolo 3, comma 7-bis, della legge n. 109, la parola: "strettamente" e' soppressa. 7. All'articolo 4, comma 5, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089". 8. All'articolo 4, comma 6, della legge n. 109, dopo le parole: "anche su richiesta", e' inserita la seguente: "motivata" e le parole: "del Servizio di ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio ispettivo di cui al comma 10". 9. All'articolo 4, comma 7, della legge n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi e' ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli". 10. All'articolo 4 della legge n. 109 il comma 10 e' sostituito dai seguenti: "10. Alle dipendenze dell'Autorita' sono costituiti ed operano:
- a)la Segreteria tecnica;
- b)il Servizio ispettivo;
- c)l'Osservatorio dei lavori pubblici. 10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorita'; informa, altresi', gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilita' riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorita', puo' avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione. 10-ter. Al Servizio ispettivo e' preposto un dirigente generale di livello C ed esso e' composto da non piu' di 125 unita' appartenenti alla professionalita' amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. 10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. 10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilita' "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilita' dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri". 11. All'articolo 4 della legge n. 109, il comma 14 e' sostituito dal seguente: "14. L'Osservatorio dei lavori pubblici e' articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". 12. All'articolo 4, comma 16, lettera c), della legge n. 109, sono soppresse le parole: "le relazioni di cui all'articolo 14, comma 8, ". 13. All'articolo 4 della legge n. 109, dopo il comma 16 e' inserito il seguente: "16-bis. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio". 14. All'articolo 4, comma 17, della legge n. 109, le parole: "80.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 ECU". 15. La rubrica dell'articolo 5 della legge n. 109 e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di personale dell'Autorita' e del Servizio ispettivo e norme finanziarie". 16. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 3 e' abrogato. 17. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: "5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche', in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto". 18. All'articolo 5 della legge n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. L'Autorita' provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio". 19. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 109, le parole: "regolata dalle" sono sostituite dalle seguenti: "ammessa in base alle". 20. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 109, dopo le parole: "per quanto attiene" sono inserite le seguenti: "al periodo di riferimento nonche'". 21. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 109, le parole: "riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate" sono sostituite dalle seguenti: "posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonche' all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate". 22. All'articolo 12, comma 1, della legge n. 109, e' soppressa la parola: "esclusivamente". 23. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 109, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e)" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara". 24. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 5 e' sostituito dai seguenti: "5. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulera' il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 5-bis. E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta". 25. All'articolo 16, comma 2, della legge n. 109, al secondo periodo, dopo le parole: "di cui ai commi" e' inserita la seguente: "3,". 26. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: "ai profili ambientali" sono inserite le seguenti: "e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio"; la parola: "speciali" e' sostituita dalle seguenti: "dimensionali, volumetriche," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa". 27. All'articolo 16, comma 5, della legge n. 109, le parole: "nei termini e con le modalita'" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini, con le modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita'". 28. All'articolo 16, comma 7, della legge n. 109, dopo le parole: "nonche' agli studi e alle ricerche connessi," sono inserite le seguenti: "gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti,". 29. All'articolo 18, comma 2-bis, della legge n. 109, dopo le parole: "impatto ambientale ad altre rilevazioni," sono inserite le seguenti: "alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,". 30. All'articolo 18 della legge n. 109, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: "2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. 2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge". 31. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: "le amministrazioni aggiudicatrici", sono aggiunte le seguenti: "ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b)". 32. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, e' aggiunto il seguente periodo: "Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali". 33. All'articolo 19, comma 5, della legge n. 109, le parole: "delle amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,". 34. All'articolo 20, comma 2, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonche' le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice". 35. All'articolo 20, comma 4, della legge n. 109, dopo la parola: "parere" e' soppressa la parola: "vincolante", le parole: "ai sensi dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo". 36. All'articolo 24, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 109, le parole: "superiore a 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 300.000". 37. All'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge n. 109, dopo le parole: "imperiosa urgenza" sono inserite le seguenti: "attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento". 38. All'articolo 24, comma 5, della legge n. 109, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "lettera b),". 39. All'articolo 24, comma 6, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attivita' del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis". 40. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 8 e' abrogato. 41. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;". 42. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, al primo periodo, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori" e le parole: "della spesa prevista" sono sostituite dalle seguenti: "dell'importo del contratto stipulato". 43. All'articolo 25 della legge n. 109, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali". 44. All'articolo 26 della legge n. 109, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto". 45. All'articolo 27, comma 2, alinea, della legge n. 109, le parole: "per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17". 46. All'articolo 27, comma 2, lettera b), della legge n. 109, le parole: "17, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "17, comma 4". 47. All'articolo 28, comma 1, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione". 48. All'articolo 28 della legge n. 109, al comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, e' in facolta' del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori". 49. All'articolo 28 della legge n. 109, il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile". 50. All'articolo 29, comma 1, lettera f), della legge n. 109, le parole: "nonche' del nominativo del direttore dei lavori designato" sono sostituite dalle seguenti: "del nominativo del direttore dei lavori designato, nonche', entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro". 51. All'articolo 29, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: "f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di piu' del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;
- f-ter)nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicita', a carico della parte soccombente, con le stesse modalita' di cui alle lettere b) e c) del presente comma". 52. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario". 53. All'articolo 30, comma 1, della legge n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione". 54. All'articolo 30, comma 2, della legge n. 109, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento" e l'ultimo periodo e' soppresso. 55. All'articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra' prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita' entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra' avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta". 56. All'articolo 30 della legge n. 109, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa vigente. Tale verifica puo' essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti". 57. All'articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, e' istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b)". 58. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7-bis, della legge n. 109, introdotto dal comma 57 del presente articolo, e' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 59. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dall'articolo 30 della legge n. 109 sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 60. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
- a)eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- b)un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- c)un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita' nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 61. All'articolo 31 della legge n. 109, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonche' il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. 2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1". 62. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa e' equiparato all'appaltatore". 63. All'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a societa' fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identita' dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso". 64. Le disposizioni attuative del comma 63 sono adottate, entro il termine del 31 dicembre 1998, nelle forme indicate nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 65. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;". 66. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: "2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3)che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;". 67. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 3-ter, introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 109, e' abrogato. 68. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 5 e' abrogato. 69. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, le parole da: ", da trasmettere" a: "n. 3) e" sono soppresse ed al medesimo comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa". 70. All'articolo 18, comma 11, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la parola: "5," e' soppressa;
- b)le parole da: "20" fino a: "n. 584, e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406". 71. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 12, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e' sostituito dal seguente: "12. Ai fini del presente articolo e' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati". 72. All'articolo 18, comma 13, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, la parola: "5," e' soppressa. 73. All'articolo 34 della legge n. 109, il comma 4 e' abrogato. 74. L'articolo 38 della legge n. 109 e' sostituito dal seguente: "Art. 38. - (Applicazione della legge). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, puo' procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonche' all'articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l'importo in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento dell'importo originario del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera". 75. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo le parole: "rispetto ai servizi" sono aggiunte le seguenti: ", siano complessivamente di importo inferiore al 50 per cento del totale". 76. Il termine di cui all'articolo 37 della legge n. 109 e' riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, qualora l'intesa di cui al medesimo articolo 37 non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa. 77. Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano la reciprocita' con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarita' contributiva.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1998 al 1 luglio 2006
