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Nell'art. 159, e' aggiunto il seguente comma: "Per gli ufficiali dei ruoli speciali nominati tali con i concorsi straordinari previsti dall'art. 31 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e' considerato valido, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello o capitano e nel limite massimo di due anni, il periodo di permanenza nel grado, superiore a quello minimo prescritto dallo stesso art. 31 per l'ammissione ai concorsi anzidetti, compiuto nel grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento. Agli stessi fini e per non oltre la meta' della durata prescritta dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, e' considerato valido il periodo di imbarco compiuto nello stesso grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento".

Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;295~art15 · fonte del testo