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Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, nonche' da passeggeri e miste e di navi da pesca oceanica, iscritte alla data del 1 gennaio 1959 nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della navigazione e costruite in dita anteriore al 1948, che procedano alla demolizione di tali i navi ed alla costruzione di nuove unita' possono essere concessi i benefici nella misura, condizione e modalita' di cui alle presenti disposizioni. Per avere titolo ai benefici previste dalle presenti disposizioni i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 50 per cento di quello da demolire. La demolizione del naviglio vetusto e la commessa, del nuovo naviglio devono essere ritenute conformi agli interessi dell'economia nazionale a giudizio del Ministro per la marina mercantile.

Testo in vigore dal 6 luglio 1964 al 30 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1964-06-21;467~art2 · fonte su Normattiva