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Alle nuove costruzioni previste dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 17 luglio 1934, n. 522. I benefici previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili con quelli eventualmente spettanti agli aventi diritto in base agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522, e successive modificazioni. Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sul l'entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo 2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione e' effettuata dai cantieri cui e' stata commessa la demolizione della nave, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 6 luglio 1964 al 30 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1964-06-21;467~art5 · fonte su Normattiva