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Ai proprietari di navi sino a 500 tonnellate di stazza lorda, addette al piccolo cabotaggio, che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge e' concesso il contributo massimo stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3. Il contributo massimo e' concesso anche alle societa' di preminente interesse nazionale.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1962 al 21 luglio 1964
