Art. 4 — Criteri per la determinazione dell'anzianità
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L'anzianita' e' determinata dalla data di decorrenza della nomina o della promozione; a parita' di tale data, dall'anzianita' nel grado precedente; a parita' di decorrenza anche della nomina o promozione del grado precedente, e' determinata dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi o nelle graduatorie di merito. Nel computo dell'anzianita' non si considera il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso, con provvedimento definitivo, dal grado con privazione dello stipendio.
Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998
