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La prima assunzione in servizio dei segretari comunali di 2ª classe ha luogo, a titolo di esperimento, per il periodo di un anno, che puo' essere prorogato per altri sei mesi con decreto del prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale di amministrazione. Al compimento del periodo di esperimento, il prefetto, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio provinciale di amministrazione, conferisce la nomina definitiva o dispone la cancellazione dal ruolo per insoddisfacente esito del periodo di esperimento. Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio.

Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 12 dicembre 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;748~art7 · fonte del testo