Art. 7 — Periodo di esperimento
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((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 GIUGNO 1972, N. 749)). Al compimento del periodo di esperimento, il prefetto, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio provinciale di amministrazione, conferisce la nomina definitiva o dispone la cancellazione dal ruolo per insoddisfacente esito del periodo di esperimento. Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1972 al 6 maggio 1998
