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Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:

  • a)Funzione di Magistrato di Cassazione Primo Presidente della Corte di cassazione lire 6.300.000; Procuratore generale della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 5.300.000; Presidenti di sezioni ed equiparati lire 4.900.000; Consiglieri ed equiparati lire 4.500.000.
  • b)Funzione di Magistrato di Corte di appello Consiglieri ed equiparati lire 3.500.000.
  • c)Funzione di Magistrato di Tribunale Giudici ed equiparati lire 2.400.000; Aggiunti giudiziari lire 1.800.000. Agli auditori giudiziari e' corrisposto per i primi sei mesi un assegno di lire 100.000 mensili e per i mesi successivi di lire 120.000 mensili.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1961 al 9 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-16;1308~art1 · fonte del testo