Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1963 al 1 maggio 1965. Leggi il testo vigente →
Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:
- a)Funzione di Magistrato di Cassazione Primo Presidente della Corte di cassazione lire 6.300.000; Procuratore generale della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 5.300.000; Presidenti di sezioni ed equiparati lire 4.900.000; Consiglieri ed equiparati lire 4.500.000.
- b)Funzione di Magistrato di Corte di appello Consiglieri ed equiparati lire 3.500.000.
- c)Funzione di Magistrato di Tribunale ((Giudici ed equiparati: lire 2.760.000)); Aggiunti giudiziari lire 1.800.000. 1 Agli auditori giudiziari e' corrisposto per i primi sei mesi un assegno di lire 100.000 mensili e per i mesi successivi di lire 120.000 mensili.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 gennaio 1963, n. 1
1con decorrenza dal 1 luglio 1962
La L. 4 gennaio 1963, n. 1 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 luglio 1962.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1963 al 1 maggio 1965
