Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1963 al 1 maggio 1965. Leggi il testo vigente →

Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:

  • a)Funzione di Magistrato di Cassazione Primo Presidente della Corte di cassazione lire 6.300.000; Procuratore generale della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 5.300.000; Presidenti di sezioni ed equiparati lire 4.900.000; Consiglieri ed equiparati lire 4.500.000.
  • b)Funzione di Magistrato di Corte di appello Consiglieri ed equiparati lire 3.500.000.
  • c)Funzione di Magistrato di Tribunale ((Giudici ed equiparati: lire 2.760.000)); Aggiunti giudiziari lire 1.800.000. 1 Agli auditori giudiziari e' corrisposto per i primi sei mesi un assegno di lire 100.000 mensili e per i mesi successivi di lire 120.000 mensili.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 gennaio 1963, n. 1

1

con decorrenza dal 1 luglio 1962

La L. 4 gennaio 1963, n. 1 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 luglio 1962.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1963 al 1 maggio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1961 al 9 gennaio 1963. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

c) Funzione di Magistrato di Tribunale Giudici ed equiparatiaggiunto: : lire 2.tolto: 400aggiunto: 760.000; Aggiunti giudiziari lire 1.800.000. Agli auditori giudiziari e' corrisposto per i primi sei mesi un assegno di lire 100.000 mensili e per i mesi successivi di lire 120.000 mensili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 gennaio 1963, n. 1

    La L. 4 gennaio 1963, n. 1 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 luglio 1962.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-12-16;1308~art1 · fonte del testo