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Gli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:
- a)Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato Generale dello Stato lire 5.300.000;
- b)Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore Generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocati generali dello Stato lire 4.900.000;
- c)Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali dello Stato lire 4.500.000;
- d)Primi referendari del Consiglio di Stato, Primi referendari ad personam della Corte dei conti, anche con funzione di Sostituti procuratori generali, Referendari e Sostituti procuratori generali della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Procuratori militari, Vice avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 3.500.000;
- e)Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali della Corte dei conti, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato lire 2.760.000;
- f)Vice referendari della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 2.520.000;
- g)Vice referendari della Corte dei conti, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di II classe, Procuratori dello Stato lire 2.400.000;
- h)Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di III classe, Sostituti procuratori dello Stato lire 1.800.000;
- i)Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato lire 1.440.000. 2 3 4
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374
2Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, modificata dall'art. 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto": TABELLA Stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato. MAGISTRATURA ORDINARIA Stipendio annuo lordo A) Funzioni di magistrato di Corte di cassazione: Primo Presidente della Corte di cassazio- ne..................................... 7.876.900 Procuratore generale della Corte di cas- sazione, Presidente aggiunto della Cor- te di cassazione, Presidente del Tribu- nale superiore delle acque pubbliche... 6.745.500 Presidenti di Sezione della Corte di cas- sazione ed equiparati.................. 6.082.700 Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati............................. 5.419.900 B) Funzioni di magistrato di Corte di appello: Consiglieri ed equiparati................ 4.157.100 C) Funzioni di magistrato di Tribunale: Giudici ed equiparati.................... 3.235.700 Aggiunti giudiziari...................... 2.062.900 Uditori giudiziari dopo sei mesi......... 1.637.200 Uditori giudiziari....................... 1.307.200 CONSIGLIO DI STATO, CORTE DEI CONTI, GIUSTIZIA MILITARE, AVVOCATURA DELLO STATO Presidente del Consiglio di Stato, Presi- dente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato................... 6.745.500 Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procura tore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice av- vocati generali dello Stato............ 6.082.700 Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti,Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relato- re del Tribunale supremo militare, So- stituti avvocati generali.............. 5.419.900 Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratori militari, Vice avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo 4 an- ni dalla nomina........................ 4.157.100 Referendari del Consiglio di Stato e del- la Corte dei conti, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribuna- li militari, sostituti Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato... 3.285.700 Sostituti procuratori e Giudici istrutto- ri militari di prima, classe, Procura- tori dello Stato dopo 4 anni dalla no- mina................................... 2.914.300 Sostituti procuratori e Giudici istrutto- ri militari di seconda classe, Procura- tori dello Stato....................... 2.715.400 Sostituti procuratori e Giudici istrutto- ri militari di terza classe, Sostituti procuratori dello Stato................ 2.062.900 Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato................... 1.637.200 Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374 ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che il decreto medesimo ha effetto dal 1 gennaio 1965.
D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756
3Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, modificata dall'art. 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto": TABELLA Stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato. Stipendio annuo lordo Magistratura ordinaria Lire A) Funzioni di magistrato di Corte di cassazione: Primo presidente della Corte di cassazione..... 9.199.100 Procuratore generale della Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, pre- sidente del Tribunale superiore delle acque pubbli che................................................ 7.935.200 Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati...................................... 7.140.300 Consiglieri della Corte di cassazione ed equi- parati............................................. 6.345.400 B) Funzioni di magistrato di Corte di appello: Consiglieri ed equiparati...................... 4.894.500 C) Funzioni di magistrato di Tribunale: Giudici ed equiparati.......................... 3.814.700 Aggiunti giudiziari............................ 2.459.300 Uditori, giudiziari dopo sei mesi.............. 1.954.300 Uditori giudiziari............................. 1.714.100 Consiglio di Stato, Corte del conti, Giustizia mi- litare, Avvocatura dello Stato. Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Sta- to................................................. 7.935.200 Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vi- ce avvocati generali dello Stato................... 7.140.300 Consiglieri di Stato e della Corte del conti, vice procuratori generali della Corte dai conti, sostituti procuratori generali militari, consiglie- re relatore del Tribunale supremo militare, sosti- tuti avvocati generali............................. 6.345.400 Primi referendari del Consiglio di Stato e del- la Corte dei conti, procuratori militari, vice av- vocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina........................... 4.894.500 Referendari del Consiglio di Stato e della Cor- te dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituto avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato......... 3.814.700 Sostituti procuratori e giudici istruttori mi- litari di prima classe, procuratori dello Stato do- po 4 anni dalla nomina............................. 3.390.400 Sostituti procuratori e giudici istruttori mi- litari di seconda classe, procuratori dello Stato.. 3.151.900 Sostituti procuratori e giudici istruttori mi- litari di terza classe, sostituti procuratori del- lo Stato........................................... 2.459.300 Uditori giudiziari militari, procuratori ag- giunti dello Stato................................. 1.954.300 La modifica della presente tabella, disposta dal D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756, ha effetto dal 1 marzo 1966.
Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756, a sua volta modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, modificata dall'art. 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto": TABELLA Tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato. MAGISTRATURA ORDINARIA Stipendio FUNZIONI annuo lordo dal 1 luglio 197 Corte di cassazione: Primo presidente............... 15.810.000 Procuratore generale, Presidente aggiunto, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche............... 14.010.000 Presidente di sezione ed equiparati...... 12.540.000 Consiglieri ed equiparati........... 10.200.000 Corte di appello: Consiglieri ed equiparati........... 8.670.000 Tribunale: Giudici ed equiparati............. 7.650.000 Aggiunti giudiziari.............. 5.100.000 Uditori giudiziari (dopo 6 mesi)........ 3.570.000 Uditori giudiziari............... 3.060.000 MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO Stipendio FUNZIONI annuo lordo dal 1 luglio 1970 Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Curie dei conti e avvocato generale dello Stato.................. 14.010.000 Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato.. 12.540.000 Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituiti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo, militare, sostituti avvocati generali dello Stato 10.200.000 Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina.... 8.670.000 Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato................. 7.650.000 Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina....... 6.732.000 Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato................... 6.120.000 Sostituiti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato................... 5.100.000 Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato............... 3.570.000 La modifica della presente tabella, disposta dal D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756, a sua volta modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, ha effetto dal 1 luglio 1970.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1971 al 16 dicembre 2010
