L'articolo 94, primo comma, lettera c), e' sostituito dal seguente: "c) dai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all'atto della loro cessazione dal servizio permanente per una delle cause di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ovvero, all'atto, del collocamento in congedo a domanda, nel caso contemplato dal primo comma, dell'articolo 33 della stessa legge".

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art25 · fonte su Normattiva