Il primo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
- a)eta';
- b)infermita';
- c)non idoneita' agli uffici del grado;
- d)a domanda;
- e)d'autorita';
- f)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
- g)applicazione delle norme sull'avanzamento;
- h)perdita del grado".
Testo vigente dal 25 febbraio 1963
