Il primo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

  • a)eta';
  • b)infermita';
  • c)non idoneita' agli uffici del grado;
  • d)a domanda;
  • e)d'autorita';
  • f)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;
  • g)applicazione delle norme sull'avanzamento;
  • h)perdita del grado".

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art4 · fonte su Normattiva