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Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e' sostituito dal seguente: "Peraltro, qualora si tratti di assenza dipendente da malattia, debitamente riconosciuta dai sanitari, all'assuntore compete, per i primi 5 giorni, la meta' della retribuzione e per il periodo successivo, fino al 180° giorni di assenza, l'intera retribuzione".
Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008
