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In caso di effettivo apporto della Regione al Fondo di rotazione, il comitato di cui all'articolo 4 della citata legge 18 ottobre 1955, n. 908, sara' integrato con due membri da designarsi dalla Giunta regionale.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1970 al 13 maggio 1976
