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All'articolo 20 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' aggiunto il seguente comma: "Qualora non vi siano ne' coniuge, ne' figli; ne' genitori superstiti, spetta ai fratelli o sorelle superstiti, gia' conviventi a carico del pensionato o dell'iscritto, permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, un assegno mensile per ciascuno, pari al 16 per cento dell'importo della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso".

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;53~art6 · fonte del testo