Articolo abrogato dalla l. 25 novembre 1971, n. 1079.
Abrogato dal 4 gennaio 1972
Articolo abrogato dalla l. 25 novembre 1971, n. 1079.
Abrogato dal 4 gennaio 1972
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 4 gennaio 1972. 183 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La pensione spettante ai superstiti indicati nel precedente art. 19 e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso:
tolto: a) il 50 per cento al coniuge;
tolto: b) il 20 per cento a ciascun figlio, se' ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. La pensione ai superstiti non puo' in ogni caso essere, complessivamente, ne' inferiore alla meta', ne' superiore all'intero ammontare della pensione diretta. Qualora, non vi siano ne' coniugi ne' figli superstiti, la pensione e' reversibile ai genitori superstiti, di eta' superiore ai 65 anni, che non siano gia' titolari di pensione diretta, nella misura del 15 per cento per ciascuno. Qualora non vi siano ne' coniuge, ne' figli; ne' genitori superstiti, spetta ai fratelli o sorelle superstiti, gia' conviventi a carico del pensionato o dell'iscritto, permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, un assegno mensile per ciascuno, pari al 16 per cento dell'importo della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art20 · fonte del testo