((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))1 Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualita' di pensione".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 novembre 1971, n. 1079

1

La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 4 gennaio 1972

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972. 72 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'articolo 23 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente: "Cessa il diritto alla pensione:

tolto: a) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;

tolto: b) per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di inabilita';

tolto: c) per i figli, quando abbiano superato l'eta' di 18 anni (21 se studenti) o sia venuto meno lo stato di inabilita' e per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio.aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079 Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualita' di pensione".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 novembre 1971, n. 1079

    La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;53~art9 · fonte del testo