((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))1 Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualita' di pensione".
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 novembre 1971, n. 1079
1La L. 25 novembre 1971, n. 1079 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata, in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 4 gennaio 1972
