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L'articolo 23 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente: "Cessa il diritto alla pensione:
- a)per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;
- b)per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di inabilita';
- c)per i figli, quando abbiano superato l'eta' di 18 anni (21 se studenti) o sia venuto meno lo stato di inabilita' e per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio. Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualita' di pensione".
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972
