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L'articolo 23 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente: "Cessa il diritto alla pensione:

  • a)per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;
  • b)per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di inabilita';
  • c)per i figli, quando abbiano superato l'eta' di 18 anni (21 se studenti) o sia venuto meno lo stato di inabilita' e per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio. Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualita' di pensione".

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;53~art9 · fonte del testo