Art. 20 — Disposizioni transitorie e finali
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I termini di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9, per i film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico prima della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data stessa di pubblicazione della legge. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 si applicano dal 1 gennaio 1975. All'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea". Le disposizioni di cui all'articolo 24, secondo comma, lettera b), della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213, si applicano anche nei confronti dei film per i quali la denuncia di inizio di lavorazione sia stata presentata anteriormente alla data del 1 gennaio 1965. Con la presente legge e' data piena ed integrale esecuzione, dalla data della loro entrata in vigore, agli accordi internazionali di reciprocita' di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1338; 28 aprile 1968, n. 1339; 10 maggio 1968, n. 1304; 9 luglio 1968, n. 1439; 10 dicembre 1968, n. 1628; 18 dicembre 1968, n. 1617; 8 aprile 1972, n. 364; 22 settembre 1972, n. 1293, ed alle successive modificazioni. 1 La ratifica di ogni ulteriore accordo internazionale di reciprocita' in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, deve essere autorizzata con legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 14-19 dicembre 1984, n. 295 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1984, n. 354) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del penultimo comma del presente articolo nella parte in cui da' piena e integrale esecuzione alla previsione delle deroghe eccezionali di cui all'art. 5, paragrafo IV, dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1 agosto 1966, e "alle successive modificazioni".
Testo in vigore dal 28 dicembre 1984 al 6 febbraio 2004
