Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere…
Art. 7 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 2 Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica"
Secondo l'art. 51 Cost. l'eleggibilita` e` la norma, l'ineleggibilita` e` l'eccezione, e le cause di ineleggibilita` devono rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate. Peraltro il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita`, puo` stabilire, per categorie generali ed astratte, cause di ineleggibilita` volte ad assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare cosicche`, essendo a cio` finalizzata, non contrastano con il generale diritto di accedere alle cariche elettive, garantito dall'art. 51 Cost., le norme che sanciscono l'ineleggibilita` alla Camera e al Senato del consigliere regionale candidatosi in circoscrizioni elettorali comprese nell'ambito territoriale della Regione, (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, quarto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 2 della L. 27 febbraio 1958 n. 64, in riferimento all'art. 51 della Costituzione). - cfr. S.nn. 46/1969; 38/1971; 45/1977.
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 7 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 2 Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica"
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1976 al 22 dicembre 2008. 69 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Per la elezione del Senato della Repubblica si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della presente legge, integrate, in quanto applicabili, dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni,.... COMMA SOPPRESSO DALLAL. 23 APRILE 1976aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 136 COMMA SOPPRESSO aggiunto: 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 23 APRILE 1976 aggiunto: 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 136 aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;64~art2 · fonte del testo