Art. 1
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Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84. L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. E' soppresso il secondo comma dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1958 al 10 aprile 1963
