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Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84. ((L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi)). E' soppresso il secondo comma dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Testo in vigore dal 10 aprile 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1958 al 10 aprile 1963. 6 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… ciascuna Regione si effettua - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, tolto: pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica aggiunto: riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;64~art1 · fonte del testo