Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' sostituito dal seguente: "I rappresentanti di cui alle lettere o) e p) del primo comma e gli invitati ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto partecipano alle adunanze a titolo consultivo, senza diritto di voto".
Testo vigente dal 3 maggio 1962
