Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 7 febbraio 1961, n. 59: l'articolo 23, terzo comma; l'articolo 27, primo comma, lettera d); l'articolo 67, secondo comma.
Testo vigente dal 3 maggio 1962
Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 7 febbraio 1961, n. 59: l'articolo 23, terzo comma; l'articolo 27, primo comma, lettera d); l'articolo 67, secondo comma.
Testo vigente dal 3 maggio 1962
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1962-04-21;181~art8 · fonte su Normattiva