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L'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

  • 1)tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'articolo precedente;
  • 2)il contributo previsto dall'articolo 19;
  • 3)il coutributo previsto dall'articolo 22;
  • 4)la percentuale prevista dall'articolo 24;
  • 5)il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;
  • 6)i residui dei depositi per spese di cancelleria;
  • 7)le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'articolo 26;
  • 8)i redditi del patrimonio;
  • 9)ogni altra eventuale entrata. La Cassa potra' capitalizzare soltanto le entrate di cui al n. 5, integrate dalle quote di ripartizione attribuite agli attivi e le somme che saranno destinate a riserva, mentre dovra' distribuire annualmente tutte le altre entrate del conto generale".

Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 1 agosto 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art2 · fonte del testo