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L'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, salvo in ogni caso il minimo di lire 60 000 annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il quarantesimo anno di eta' all'atto di iscrizione alla Cassa, ed il minimo di lire 80.000 annue a carico dell'iscritto che a quella data aveva superato il qurarantesimo anno di eta'. Nel caso di reddito professionale in contestazione, la mistura del 5 per cento, se superiore al minimo dovuto, sara' applicata in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato"

Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 4 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art6 · fonte su Normattiva