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L'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e' sostituito dal seguente: "Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e' attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti. In tali provvedimenti potra', inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria. I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Ai proprietari dei bovini abbattuti sara' corrisposta una indennita' nella misura e secondo i criteri e le modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma. Tale indennita', pur restando variabile in rapporto alla entita' del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovra' essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo. Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennita' potra' essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo. Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 50 per cento. Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a L. 40.000 a capo. I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' e' composta: da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale; dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanita', rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori; da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanita' su terne presentate dalle associazioni piu' rappresentative delle singole categorie. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanita'. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste. Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti". 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gli interventi su questo articolo(11)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 30 novembre 1985
4con decorrenza dal 1 gennaio 1985
Il Decreto 30 novembre 1985 (in G.U. 09/05/1986, n. 106), nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi stabilita per l'anno 1983 in L. 264.000 per capo, confermata per l'anno 1984, viene riconfermata con decorrenza 1° gennaio 1985". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1985, in L. 58.100 per capo".
Decreto 30 luglio 1986
5con decorrenza dal 1 gennaio 1986
Il Decreto 30 luglio 1986 (in G.U. 01/10/1986, n. 228) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche da corrispondersi ai proprietari di bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986, in L. 370.000 a capo"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986, in L. 678.000 per capo"; - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1986 in L. 61.000 per capo".
Decreto 10 gennaio 1989
6con decorrenza dal 1 gennaio 1987
Il Decreto 10 gennaio 1989 (in G.U. 27/04/1989, n. 97) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti nel corso dell'anno 1987 perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987 in L. 381.000 a capo"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini, quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987, per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1987, in L. 698.000 a capo"; - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1987 perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987, in L. 64.000 per capo."
Decreto 30 maggio 1989
7con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il Decreto 30 maggio 1989 (in G.U. 24/07/1989, n. 171) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti nel corso dell'anno 1988 perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1988 in L. 427.000 a capo"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1988, per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1988, in L. 782.000 a capo"; - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1988 perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1988, in L. 67.000 per capo".
Decreto 15 gennaio 1990
8con decorrenza dal 1 gennaio 1989
Il Decreto 15 gennaio 1990 (in G.U. 22/03/1990, n. 68) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1989 perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1989, in L. 68.000 per capo".
Decreto 22 dicembre 1990
9con decorrenza dal 1 gennaio 1989
Il Decreto 22 dicembre 1990 (in G.U. 04/09/1991, n. 207) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989 in L. 68.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990". Il Decreto 22 dicembre 1990 (in G.U. 04/09/1991, n. 207) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che ""La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989 in L. 465.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990"; - (con l'art. 1, comma 2) "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989, in L. 852.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990"; - (con l'art. 1, comma 3) "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 30 novembre 1992
10con decorrenza dal 1 gennaio 1991
Il Decreto 30 novembre 1992 (in G.U. 30/09/1993, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1991 perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991, in L. 81.000 a capo".
Decreto 16 febbraio 1993
11con decorrenza dal 1 gennaio 1991
Il Decreto 16 febbraio 1993 (in G.U. 30/09/1993, n. 230) ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' affetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 81.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti nel corso del 1992 perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1992 in L. 90.000". Il Decreto 16 febbraio 1993 (in G.U. 30/09/1993, n. 230) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 488.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 895. 000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 4 giugno 1993
12con decorrenza dal 1 gennaio 1993
Il Decreto 4 giugno 1993 (in G.U. 11/11/1993, n. 265) ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 89.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1993"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 99.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1993". Il Decreto 4 giugno 1993 (in G.U. 11/11/1993, n. 265) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che ""La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 517.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1993"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 949.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1993"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 6 giugno 1994
13con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il Decreto 6 giugno 1994 (in G.U. 25/10/1994, n. 250) ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 99.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1994"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 104.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1994". Il Decreto 6 giugno 1994 (in G.U. 25/10/1994, n. 250) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 574.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1994"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 1.053.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1994"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 6 febbraio 1996
14con decorrenza dal 1 gennaio 1995
Il Decreto 6 febbraio 1996 (in G.U. 06/06/1996, n. 131) ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 114.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 120.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995". Il Decreto 6 febbraio 1996 (in G.U. 06/06/1996, n. 131) nel modificare l'art. 6 della L. 28 maggio 1981, n. 296 ha coseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 631.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 1.158.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento previsto dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi e brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 603.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento previsto dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 1.106.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Testo in vigore dal 7 giugno 1996 al 21 settembre 1996
