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Le aperture di credito per il pagamento delle somme di cui all'articolo precedente, autorizzate ai sensi dell'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, e successive modifiche, e dell'art. 9 della legge 31 luglio 1954, n. 570, sono disposte a favore degli intendenti di finanza competenti per i pagamenti stessi. Il limite per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento e' fissato in misura doppia di quella stabilita all'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512.

Testo in vigore dal 14 marzo 1957 al 5 gennaio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-02-08;59~art2 · fonte del testo