Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1961 al 4 maggio 1962. Leggi il testo vigente →
Le aperture di credito per il pagamento delle somme di cui all'articolo precedente, autorizzate ai sensi dell'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, e successive modifiche, e dell'art. 9 della legge 31 luglio 1954, n. 570, sono disposte a favore degli intendenti di finanza competenti per i pagamenti stessi. Il limite per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento e' fissato in misura doppia di quella stabilita all'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1960, n.1614
1La L. 22 dicembre 1960, n.1614 ha disposto (con l'art. 1) che "E' elevato a cinque miliardi il limite previsto dall'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, e dall'art. 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati."
Testo in vigore dal 5 gennaio 1961 al 4 maggio 1962
