Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali
Art. 16 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237
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[1]Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:
- a)con un contributo personale annuo da corrispondersi alla Cassa dagli iscritti all'assistenza sanitaria: detto contributo - stabilito per la, prima convenzione in lire 20.000 annue e potra' essere modificato dal Comitato dei delegati con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia;
- b)con il concorso finanziario della Cassa. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 luglio 1965
[2]SARAGAT
[3]MORO - DELLE FAVE - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo in vigore dal 17 luglio 1965 al 12 aprile 1968
