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Sono dovuti, inoltre, alla Cassa nazionale i seguenti contributi oggettivi:
- a)contributo di lire 400° per ogni certificato penale rilasciato in bollo dagli uffici del casellario giudiziario;
- b)contributo di lire 400 per ogni atto notorio in bollo di competenza dei cancellieri giudiziari; c)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 410)); La riscossioni di detti contributi si effettua con l'applicazione, a cura dei menzionati uffici e cancellerie, di apposite marche, che sono annullate mediante apposizione della data e della firma del funzionario dell'ufficio o della cancelleria che redige o rilascia il certificato.
Testo in vigore dal 3 maggio 1968 al 14 agosto 1975
