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Sono dovuti, inoltre, alla Cassa nazionale i seguenti contributi oggettivi:
- a)contributo di lire 400° per ogni certificato penale rilasciato in bollo dagli uffici del casellario giudiziario;
- b)contributo di lire 400 per ogni atto notorio in bollo di competenza dei cancellieri giudiziari;
- c)contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate dall'articolo 2195 del Codice civile. La riscossioni di detti contributi si effettua con l'applicazione, a cura dei menzionati uffici e cancellerie, di apposite marche, che sono annullate mediante apposizione della data e della firma del funzionario dell'ufficio o della cancelleria che redige o rilascia il certificato.
Testo in vigore dal 17 luglio 1965 al 3 maggio 1968
