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Sono dovuti, inoltre, alla Cassa nazionale i seguenti contributi oggettivi:

  • a)contributo di lire 400° per ogni certificato penale rilasciato in bollo dagli uffici del casellario giudiziario;
  • b)contributo di lire 400 per ogni atto notorio in bollo di competenza dei cancellieri giudiziari;
  • c)contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate dall'articolo 2195 del Codice civile. La riscossioni di detti contributi si effettua con l'applicazione, a cura dei menzionati uffici e cancellerie, di apposite marche, che sono annullate mediante apposizione della data e della firma del funzionario dell'ufficio o della cancelleria che redige o rilascia il certificato.

Testo in vigore dal 17 luglio 1965 al 3 maggio 1968

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 85/1969

    Questione infondata
    17 aprile 1969

    I contributi a favore della cassa di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali sui decreti penali di condanna non opposti previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, riguardante la previdenza e la assistenza forense, sono da considerare tributi lato sensu giudiziari la cui imposizione si fonda sulla necessità discrezionalmente ma ragionevolmente avvertita dal legislatore di fare gravare oneri patrimoniali sopra soggetti che godono divisibilmente del servizio giudiziario. Sebbene affluiscono alla cassa previdenza avvocati e procuratori, tali contributi sono rivolti al perseguimento di finalità di carattere pubblico poiché è compito dello Stato assicurare la tutela previdenziale di una categoria di lavoratori o mediante erogazioni poste direttamente a suo carico o con l'imposizione di prestazioni patrimoniali nella forma di contributi.

    Art. 3 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali · Art. 4 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali

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  • Sentenza n. 23/1968

    Questione infondata
    17 aprile 1968

    dichiara non fondate le questioni, proposte con le ordinanze indicate in epigrafe, di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798 (previdenza ed assistenza forense), in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 38, 42 e 53 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968. ALDO SANDU…

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 38 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art4 · fonte del testo