Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1965 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno e' destinato ogni anno l'importo di lire 230 milioni. Non e' ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trova nelle condizioni di poter fruire della pensione di vecchiaia o di invalidita'. A coloro che gia' godono di una di tali pensioni puo' essere tuttavia, concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno e' valutato alla stregua dell'articolo 138 del Codice civile. La somma sopra indicata, destinata alla assistenza, e' devoluta ai Consigli dell'ordine e ripartita tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

Testo in vigore dal 17 luglio 1965 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art8 · fonte del testo