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Alla copertura dell'onere di cui all'ultimo comma dei rispettivi articoli 27 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, all'alimentazione dei fondi di cui al secondo e terzo capoverso dei rispettivi articoli 36, nonche' al prelievo stabilito nel primo comma dei successivi articoli 38 delle predette due leggi, nonche' alle somme occorrenti per quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge, si provvede anche con le entrate contributive previste da questa stessa legge a favore della Cassa dei dottori commercialisti e della Cassa dei ragionieri e periti commerciali.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 16 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;410~art8 · fonte su Normattiva