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Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, cessano di essere iscritti, rispettivamente, alla Cassa ufficiali ed al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente o continuativo, anche se trattenuti o richiamati in servizio. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito trattenuti o richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere iscritti alla rispettiva cassa o fondo dalla data stessa.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-11-07;832~art1 · fonte del testo