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L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno del corso d'istruzione o al grado di vicebrigadiere non potranno ripetere il corso per piu' di un anno. Essi, qualora non intendano ripetere 1 corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, sino a compimento della ferma triennale contratta, saranno avviati presso le stazioni; qualora, invece non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, saranno trasferiti in altra Arma sino al compimento della ferma di leva.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1291~art6 · fonte del testo