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L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali di cui alla lettera b) dell'articolo 1 debbono: aver prestato almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego; non aver superato il 35° anno di eta' alla data in cui e' bandito il concorso; emergere per contegno e capacita' professionale".

Testo in vigore dal 18 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1291~art7 · fonte del testo