Il secondo comma dell'articolo 63 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Sono egualmente notificati i provvedimenti relativi a diniego o concessione parziale dell'assegno per spese di culto, di cui agli articoli 24 e 25, alla revisione delle liquidazioni di cui all'articolo 78 ed alle modificazioni delle medesime ai sensi degli articoli 60, 77, 78 e 92".
Testo vigente dal 14 agosto 1974
