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Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sara' effettuata entro dieci anni a partire dal 1 gennaio 1977 ed avra' ad oggetto le liquidazioni definitive. In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sara' effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1 gennaio 1977. In ogni decennio successivo si fara' luogo a nuova revisione generale delle liquidazioni definitive alla data di inizio del decennio, e cio' con riferimento alla situazione patrimoniale beneficiaria esistente a tale data di inizio del decennio.
Testo in vigore dal 14 agosto 1974 al 26 giugno 1977
