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((Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sara' effettuata entro dieci anni a partire dal 1 gennaio 1980 ed avra' ad oggetto le liquidazioni definitive. In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sara' effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982)). In ogni decennio successivo si fara' luogo a nuova revisione generale delle liquidazioni definitive alla data di inizio del decennio, e cio' con riferimento alla situazione patrimoniale beneficiaria esistente a tale data di inizio del decennio.

Testo in vigore dal 26 giugno 1977 al 28 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art35 · fonte su Normattiva