L'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa non può ragionevolmente costituire requisito per l'ingresso nei ruoli della polizia di Stato, giacché non riguarda capacità, attitudini o condotte relative all'aspirante, bensì valutazioni o comportamenti riferibili ai suoi familiari, che - in base ad una presunzione legislativa arbitraria, non più rispondente alla situazione sociale italiana - vengono automaticamente imputate al soggetto interessato; la previsione del suddetto requisito si risolve quindi in una irragionevole e discriminatoria limitazione della possibilità di accesso ai pubblici uffici, tanto più che l'accertamento della mancanza di esso non è correlato a valutazioni imparziali, basate su fatti specifici e rese note attraverso la motivazione del provvedimento - così da consentire il controllo di legittimità del giudice amministrativo - bensì è rimesso all'apprezzamento insindacabile del Ministro, in base alle "informazioni raccolte" da apparati amministrativi o da uffici di P.S.. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 51, comma primo, Cost. - l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989 n. 53, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. - V. massima precedente (e richiami giurisprudenziali ivi indicati); sulle esigenze costituzionali che precludono alla p.a. apprezzamenti di latitudine ed ampiezza tali da impedire la verifica di legittimità del giudice amministrativo, v. S. n. 440/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 26 ((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza