Art. 21 — Norme transitorie per la nomina a magistrato di Cassazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1973 al 24 gennaio 1985. Leggi il testo vigente →
L'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Cassazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre continua l'espletamento delle revisioni in corso. Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutinio gia' definito o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e' equiparato alla valutazione del Consiglio superiore prevista dall'articolo 1. I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1. I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole previsto dai commi precedenti sono nominati magistrati di Cassazione agli effetti giuridici dal compimento dell'anzianita' prevista nell'articolo 4 ed agli effetti economici dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. La disposizione di cui al precedente comma relativa alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici si applica anche ai magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' maturato l'anzianita' prevista dall'articolo 4 e non quella richiesta dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la partecipazione allo scrutinio. I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianita' necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'articolo 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio al quale l'interessato appartiene.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 24 gennaio 1985
