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L'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Cassazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre continua l'espletamento delle revisioni in corso. Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutinio gia' definito o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e' equiparato alla valutazione del Consiglio superiore prevista dall'articolo 1. I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1. I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole previsto dai commi precedenti sono nominati magistrati di Cassazione agli effetti giuridici dal compimento dell'anzianita' prevista nell'articolo 4 ed agli effetti economici dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. La disposizione di cui al precedente comma relativa alla decorrenza degli effetti giuridici ed economici si applica anche ai magistrati i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' maturato l'anzianita' prevista dall'articolo 4 e non quella richiesta dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la partecipazione allo scrutinio. I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianita' necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavorevole, sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dall'articolo 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.3 La domanda, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio al quale l'interessato appartiene.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 14 gennaio 1985 n. 1 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1985, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del sesto comma del presente articolo, "nella parte in cui dispone che i magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianita' necessaria, conseguono agli effetti giuridici i benefici previsti nel precedente articolo (Adde: "7" (v., infra, ord. n. 66/1985) - in caso di valutazione favorevole - dal momento dell'entrata in vigore della medesima legge, anziche' con l'anteriore decorrenza spettante al piu' anziano fra i magistrati di cui al quinto comma, mantenendo rispetto ai magistrati stessi il precedente collocamento in ruolo".

Testo in vigore dal 24 gennaio 1985 al 28 luglio 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/1985

    Ha colpito questo articolo
    14 gennaio 1985

    Dal momento che per la nomina a magistrato di Cassazione cessa di vigere il sistema degli scrutini e subentra invece un sistema di progressione a ruolo aperto, fondato su differenti criteri valutativi e ordinato secondo la regola che i magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni, emerge un interesse alla progressione anche in capo a coloro che precedentemente non avessero ambito a venire promossi. In tale situazione non trova giustificazione che i magistrati già astenutisi dagli scrutini siano equiparati, quanto alla decorrenza della nomina a magistrato di Cassazione, ai magistrati già scrutinati con esito sfavorevole, per i quali detta decorrenza coincide con la data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo ordinamento, anziché ai magistrati meno anziani che nel precedente ordinamento non avevano ancora raggiunto l'anzianità minima per essere scrutinati, per i quali, invece, la decorrenza medesima retroagisce al compimento di sette anni dalla nomina a magistrato di Corte di appello. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 21, sesto comma, della legge 20 dicembre 1973 n. 831, nella parte in cui dispone che i magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, conseguono agli effetti giuridici i benefici previsti nel precedente art. 7 - in caso di valutazione favorevole - dal momento dell'entrata in vigore della medesima legge, anziché con l'anteriore decorrenza spettante al più anziano fra i magistrati di cui al quinto comma, mantenendo rispetto ai magistrati stessi il precedente collocamento in ruolo.

    Art. 21 Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;831~art21 · fonte su Normattiva